Art. 1671 c.c.
Recesso unilaterale dal contratto
Il committente puo' recedere dal contratto, anche se e' stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purche' tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva