Art. 1673 c.c.
Perimento o deterioramento della cosa
[1]Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o e' deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento e' a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.
[2]Se la materia e' stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera e' a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto e' a carico dell'appaltatore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva