Art. 1681 c.c.
Responsabilita' del vettore
[1]Salva la responsabilita' per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con se', se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
[2]Sono nulle le clausole che limitano la responsabilita' del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.
[3]Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva