Art. 1695 c.c.
Calo naturale
[1]Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non e' avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata.
[2]Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva