Art. 1698 c.c. — Estinzione dell'azione nei confronti del vettore
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto e' dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purche' in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva