Art. 435 c.nav.
Perdita e avarie delle cose
[1]La perdita e le avarie subite durante il trasporto dalle cose trasportate devono essere fatte constare dal destinatario, con riserva scritta o in contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del vettore, non oltre il momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni dalla riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.
[2]In mancanza della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio, le merci si presumono riconsegnate dal vettore in conformita' delle indicazioni contenute nel documento del trasporto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva