Art. 1702 c.c.
Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore
[1]L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate.
[2]Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, e' responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l'azione contro il destinatario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva