Art. 1703 c.c.
Nozione
Il mandato e' il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o piu' atti giuridici per conto dell'altra.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Nozione
Il mandato e' il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o piu' atti giuridici per conto dell'altra.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di contratto d'opera professionale dell'avvocato, il conferimento dell'incarico di patrocinio non richiede forme vincolate e non si identifica nella procura ad litem, la quale costituisce atto meramente esecutivo del mandato professionale già perfezionato, anche per facta concludentia; ne consegue che la validità o invalidità della procura - ancorché rilasciata da soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico - non incide né sull'esistenza, né sulla validità del contratto di patrocinio, né sul conseguente diritto dell'avvocato al compenso per l'attività svolta.(Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza che aveva negato al legale il diritto al compenso in quanto l'incarico era stato deliberato dall'assemblea e il legale, anche condomino, si era autoconferito la procura, rilevando che tali circostanze non incidevano sull'esistenza del rapporto professionale, fermo restando lo scomputo della "quota d'opera" corrispondente al vantaggio tratto dal mandatario in proporzione della sua partecipazione millesimale).
Rv. 676491-01
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1703 · fonte su Normattiva