Art. 1709 c.c.
Presunzione di onerosita'
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non e' stabilita dalle parti, e' determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza e' determinata dal giudice.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva