Art. 1710 c.c.
Diligenza del mandatario
[1]Il mandatario e' tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato e' gratuito, la responsabilita' per colpa e' valutata con minor rigore.
[2]Il mandatario e' tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva