Art. 1712 c.c.
Comunicazione dell'eseguito mandato
[1]Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.
[2]Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si e' discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva