Art. 1713 c.c.
Obbligo di rendiconto
[1]Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato.
[2]La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva