Art. 1738 c.c.
Revoca
Finche' lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente puo' revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attivita' prestata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva