Art. 173 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Per evitare che i terzi si astengano dal costituire un patrimonio familiare, nel timore che i beni vadano ai creditori, era stato proposto di limitare la norma del terzo comma dell'art. 228 del progetto, di modo che l'inalienabilità non fosse opponibile ai creditori del coniuge che avesse costituito il patrimonio, escludendosi il caso del terzo che avesse voluto fare un atto di liberalità. Per venire incontro a tale proposta si dichiara opponibile ai creditori del coniuge l'inalienabilità del patrimonio familiare costituito da un terzo (art. 169, ult. comma). In ordine allo stesso articolo, è stato suggerito di non esonerare il patrimonio familiare dal rispondere per le obbligazioni da delitto o quasi delitto del costituente, con il temperamento peraltro che i beni del patrimonio debbano rispondere solo in via sussidiaria, e cioè in mancanza di beni propri di colui che è stato dichiarato responsabile del danno da risarcire. Non si è accolto questo criterio, perchè non è sembrato conveniente ridurre troppo il vincolo dell'inalienabilità del patrimonio familiare.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 114
Era stato proposto di assoggettare a riduzione la costituzione dei beni in patrimonio familiare anche quando il costituente fosse uno dei coniugi, per garantire in ogni caso che il complesso dei beni costituiti in patrimonio familiare non eccedesse la quota disponibile. Si è però creduto preferibile, quando il costituente sia il genitore, mantenere l'intangibilità del patrimonio, anche se ecceda la disponibile, per dare una maggiore tutela all'interesse dei minori. D'altra parte, non deve destare preoccupazione la posizione dei figli maggiorenni, in quanto essa è sufficientemente garantita dalla facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria, nei casi di necessità o di utilità evidente, il parziale scioglimento del vincolo per l'effetto di conseguire la parte loro spettante sulla quota di riserva.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 116
Non è stata data al nuovo istituto una più particolareggiata regolamentazione, giacchè sarebbe stata superflua. È ovvio infatti che la disciplina dettata per la dote potrà trovare applicazione in via analogica per il patrimonio familiare. Della dote.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art173 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 118