Art. 1743 c.c.
Diritto di esclusiva
Il preponente non puo' valersi contemporaneamente di piu' agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivita', ne' l'agente puo' assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di piu' imprese in concorrenza tra loro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva