Art. 1744 c.c.
Riscossioni
L'agente non ha facolta' di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facolta' gli e' stata attribuita, egli non puo' concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva