Art. 1747 c.c.
Impedimento dell'agente
L'agente che non e' in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza e' obbligato al risarcimento del danno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva