Art. 1749 c.c. — Obblighi del preponente
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[1]La provvigione spetta all'agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.
[2]Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dalle norme corporative, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'.
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