Art. 1749 c.c.Obblighi del preponente

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[1]La provvigione spetta all'agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.

[2]Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dalle norme corporative, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 3 aprile 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1749 · fonte su Normattiva