Art. 1750 c.c.Durata del contratto o recesso

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[1]Se il contratto di agenzia e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dandone preavviso all'altra nel termine stabilito dalle norme corporative o dagli usi.

[2]Il termine di preavviso puo' essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 5 ottobre 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1750 · fonte su Normattiva