Art. 1750 c.c. — Durata del contratto o recesso
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[1]Se il contratto di agenzia e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dandone preavviso all'altra nel termine stabilito dalle norme corporative o dagli usi.
[2]Il termine di preavviso puo' essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 5 ottobre 1991 · versione 0 su Normattiva