Art. 1758 c.c.
Pluralita' di mediatori
Se l'affare e' concluso per l'intervento di piu' mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Pluralita' di mediatori
Se l'affare e' concluso per l'intervento di piu' mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La provvigione spetta al mediatore solo ad affare concluso per effetto del suo intervento (art. 1755, primo comma); però, se il mediatore subisce l'effetto della condizione sospensiva apposta al contratto che egli ha fatto concludere (art. 1757, primo comma), rimane invece indifferente alle conseguenze della condizione risolutiva (art. 1757, secondo comma). È ovvio poi che la nullità del contratto principale fa venir meno il diritto alla provvigione; l'annullabilità o la rescindibilità si può invece opporre al mediatore solo se egli ne conosceva la causa (art. 1757, terzo comma). La provvigione è dovuta al mediatore da ciascuna delle parti (art. 1755, primo comma), perchè entrambe ne accettano necessariamente l'opera e usufruiscono di essa, anche se una sola abbia dato preventivamente l'incarico. Non c'è solidarietà per quest'obbligo, perchè l'uso, a cui la legge rinvia espressamente (art. 1755, secondo comma), di solito divide l'importo complessivo della provvigione fra i contraenti del rapporto conclusosi per l'intervento del mediatore. Se si siano intromessi più mediatori, ciascuno ha diritto ad una quota (art. 1758); è chiaro però che il diritto di quota si esercita nei confronti delle parti contraenti solo se i vari mediatori sono entrati in relazione con le parti stesse. Altrimenti si tratterà di un semplice rapporto interno tra i mediatori, a cui rimangono estranei i contraenti; e questi saranno liberati pagando la provvigione a quello o a quelli dei mediatori con cui hanno trattato. Quanto al rimborso delle spese, l'art. 1756 lo riconosce dovuto solo allorchè le spese sono state sostenute dal mediatore in base ad incarico di una delle parti, che ne sopporta, da sola, le conseguenze.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 725
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1758 · fonte su Normattiva