Art. 1759 c.c.Responsabilita' del mediatore

[1]Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

[2]Il mediatore risponde dell'autenticita' della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1759 · fonte su Normattiva