Art. 1762 c.c.
Contraente non nominato
[1]Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.
[2]Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o e' nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti puo' agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilita' del mediatore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva