Art. 1770 c.c.
Modalita' della custodia
[1]Il depositario non puo' servirsi della cosa depositata ne' darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.
[2]Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario puo' esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena e' possibile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva