Art. 1778 c.c.Cosa proveniente da reato

[1]Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli e' nota la persona alla quale e' stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di se'.

[2]Il depositario e' liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1778 · fonte su Normattiva