Art. 1777 c.c.Persona a cui deve essere restituita la cosa

[1]Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non puo' esigere che il depositante provi di esserne proprietario.

[2]Se e' convenuto in giudizio da chi rivendica la proprieta' della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e puo' ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli puo' anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1777 · fonte su Normattiva