Art. 178 c.c.
Beni destinati all'esercizio di impresa
((I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva