Art. 1781 c.c.
Diritti del depositario
Il depositante e' obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva