Art. 1782 c.c.
Deposito irregolare
[1]Se il deposito ha per oggetto una quantita' di danaro o di altre cose fungibili, con facolta' per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprieta' ed e' tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualita'.
[2]In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva