Art. 1785-bis c.c.Responsabilita' per colpa dell'albergatore

L'albergatore e' responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Testo vigente dal 18 luglio 1978, tuttora in vigore · versione 60 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1785bis · fonte su Normattiva