Art. 1785 c.c.
Limiti di responsabilita'
L'albergatore non e' responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:
- 1)al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- 2)a forza maggiore;
- 3)alla natura della cosa.
Testo vigente dal 18 luglio 1978, tuttora in vigore · versione 60 su Normattiva