La disciplina del deposito in albergo non ha particolarità proprie relativamente alle cose che il viaggiatore consegna all'albergatore. Per esse l'albergatore risponde come depositario, secondo le norme comuni del deposito (art. 1783), qualunque sia la natura delle cose depositate; l'art. 12, n. 1, r. d. 12 ottobre 1919, n. 2099, sembrava invece volesse limitare l'applicazione dei principii generali al solo caso di consegna di danaro, di titoli, di oggetti preziosi e di oggetti di notevole valore. Il rapporto che si istituisce per il semplice fatto che il viaggiatore introduce nell'albergo le cose che porta con sè, senza affidarle all'albergatore, è stato invece mantenuto sotto l'influenza del principio della limitazione della responsabilità dell'albergatore, introdotto con la citata legge del 1919. Nel nuovo codice però si è, per ovvie ragioni di adeguamento del valore monetario, elevato da lire mille a lire cinquemila il limite della responsabilità (art. 1784, primo comma). Ma era necessario ammettere, e si sono infatti ammesse, due eccezioni al principio della limitazione. L'una riguarda il caso della colpa grave dell'albergatore, dei membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari (art. 1784, secondo comma, n. 1); l'altra concerne il caso in cui l'albergatore, senza giusti motivi, abbia rifiutato di ricevere in custodia le cose del cliente (art. 1784, secondo comma, n. 2): si considerano come giusti motivi, tra gli altri, sia l'eccessivo valore della cosa in relazione all'importanza dell'albergo, sia il carattere ingombrante della cosa stessa (art. 1784, secondo comma, n. 2). Nel caso di colpa del cliente, l'esonero dell'albergatore deriverebbe dai principii generali, salvo l'onere, a suo carico, di provare la colpa medesima. Senonchè, quanto alla responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo, si è prospettata la questione se, ai fini dell'esonero, possa bastare la colpa lieve del cliente, od occorra invece la sua colpa grave. La legge del 1919 adottò la seconda soluzione, che è rimasta confermata nel nuovo codice (art. 1784, terzo comma). Comunque è da credere che, pur persistendo la responsabilità dell'albergatore anche di fronte alla colpa lieve del cliente, questa debba dar luogo, secondo i principi generali, ad una attenuazione del risarcimento dovuto dal primo, quando sia provata la sua decisiva influenza sull'evento dannoso. Altri casi di esonero, di ovvia evidenza, sono quelli in cui la perdita o il deterioramento siano dipesi da caso fortuito o dalla natura o da un vizio della cosa (art. 1784, terzo comma). Si è anche accolta la sanzione della nullità stabilita dalla legge del 1919 per i patti che tendono ad escludere o a diminuire la responsabilità disciplinata, dall'art. 1784. La nullità discende logicamente dalla condizione di necessità in cui si trova il viaggiatore, a tutela del quale la norma è stata dettata. Che il cliente debba denunciare il danno appena ne abbia avuto conoscenza, è norma giustificata dalla considerazione che l'albergatore, essendo soggetto ad una grave responsabilità, deve essere messo in grado di poterne accertare prontamente le cause e le conseguenze. La sanzione della decadenza del cliente dai suoi diritti è sancita dall'art. 1785, come già dalla legge del 1919. Per evidente affinità di situazioni, l'art. 1786 estende la disciplina del deposito di albergo anche agli stabilimenti e locali assimilabili agli alberghi, in conformità all'indirizzo già affermatosi nella giurisprudenza. Del deposito presso i magazzini generali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 731
Nel deposito presso i magazzini generali si è tenuta distinta la disciplina dei rapporti tra depositante e magazzini generali, dalla disciplina dei due titoli caratteristici di questo genere di deposito: la fede di deposito e la nota di pegno. Dal primo aspetto il codice considera la responsabilità dei magazzini generali, che viene meno solo con la prova che la perdita, il calo o le avarie delle cose depositate sono derivate da caso fortuito o dalla natura delle merci o da vizi di esse o dell'imballaggio (art. 1787); il diritto del depositante d'ispezionare la merce depositata e di ritirare i campioni d'uso (art. 1788), diritto che passa al giratario della fede di deposito (art. 1793, ultimo comma); il diritto dei magazzini generali a vendere le merci depositate se, al termine del contratto, esse non sono ritirate, o dopo un anno dal deposito quando il contratto è a tempo indeterminato, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento (art. 1789). Circa il regime dei titoli caratteristici del deposito nei magazzini generali, esso va ricondotto alle disposizioni relative ai titoli di credito; e perciò il nuovo codice non ha riprodotto gli articoli 467, 469, 472, 476 cod. comm. Impropriamente l'art. 465, secondo comma, cod. comm. enunciava che la fede di deposito attribuisce la proprietà delle merci; mentre, come più esattamente dichiara ora l'art. 1793, primo comma, essa dà diritto alla riconsegna, diritto che, nei titoli rappresentativi, implica il possesso e la disponibilità delle cose. La vendita delle merci depositate è stata ricondotta alla disciplina stabilita dall'art. 1515 (articoli 1789 e 1796); mentre l'art. 473 cod. comm. è assorbito nelle disposizioni generali dagli articoli 2742, primo e secondo comma, e 2761, terzo comma. DEL SEQUESTRO CONVENZIONALE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 732