Art. 1790 c.c. — Fede di deposito
[1]I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.
[2]La fede di deposito deve indicare:
- 1)il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
- 2)il luogo del deposito;
- 3)la natura e la quantita' delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
- 4)se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa e' stata assicurata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva