Art. 1788 c.c. — Diritti del depositante
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 162 — Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico
… sensi dell'articolo 51, comma 3, soltanto se: a) il materiale biologico e' stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano…
Art. 1795 — Diritti del possessore della sola fede di deposito
Il possessore della sola fede di deposito puo' ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio. Sotto la responsabilita'…
Art. 1789 — Vendita delle cose depositate
I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non e' rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando e' decorso…
Art. 84 — Deposito di merci infiammabili
Le merci facilmente infiammabili non possono rimanere depositate nelle zone portuali durante la notte ammenoche' il deposito non avvenga in localita' a quest'uso specialmente destinata. Qualora per circostanze di assoluta necessita' le merci predette debbano rimanere…
Art. 1522 — Vendita su campione e su tipo di campione
Se la vendita e' fatta su campione, s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualita' della merce, e in tal caso qualsiasi difformita' attribuisce al compratore il diritto alla risoluzioni del contratto. Qualora, pero', dalla convenzione…
Art. 49 — Prima comunicazione alle parti
… cui all'articolo 176, comma 4, del Codice; f) le facolta', per il richiedente, di ritirare, dividere la domanda, limitare o precisare i prodotti e servizi rivendicati nella domanda e oggetto dell'atto oppositivo, e, per l'opponente, di ritirare in tutto o in parte…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nel deposito presso i magazzini generali si è tenuta distinta la disciplina dei rapporti tra depositante e magazzini generali, dalla disciplina dei due titoli caratteristici di questo genere di deposito: la fede di deposito e la nota di pegno. Dal primo aspetto il codice considera la responsabilità dei magazzini generali, che viene meno solo con la prova che la perdita, il calo o le avarie delle cose depositate sono derivate da caso fortuito o dalla natura delle merci o da vizi di esse o dell'imballaggio (art. 1787); il diritto del depositante d'ispezionare la merce depositata e di ritirare i campioni d'uso (art. 1788), diritto che passa al giratario della fede di deposito (art. 1793, ultimo comma); il diritto dei magazzini generali a vendere le merci depositate se, al termine del contratto, esse non sono ritirate, o dopo un anno dal deposito quando il contratto è a tempo indeterminato, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento (art. 1789). Circa il regime dei titoli caratteristici del deposito nei magazzini generali, esso va ricondotto alle disposizioni relative ai titoli di credito; e perciò il nuovo codice non ha riprodotto gli articoli 467, 469, 472, 476 cod. comm. Impropriamente l'art. 465, secondo comma, cod. comm. enunciava che la fede di deposito attribuisce la proprietà delle merci; mentre, come più esattamente dichiara ora l'art. 1793, primo comma, essa dà diritto alla riconsegna, diritto che, nei titoli rappresentativi, implica il possesso e la disponibilità delle cose. La vendita delle merci depositate è stata ricondotta alla disciplina stabilita dall'art. 1515 (articoli 1789 e 1796); mentre l'art. 473 cod. comm. è assorbito nelle disposizioni generali dagli articoli 2742, primo e secondo comma, e 2761, terzo comma. DEL SEQUESTRO CONVENZIONALE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 732
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1788 · fonte su Normattiva