Art. 1522 c.c.
Vendita su campione e su tipo di campione
[1]Se la vendita e' fatta su campione, s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualita' della merce, e in tal caso qualsiasi difformita' attribuisce al compratore il diritto alla risoluzioni del contratto.
[2]Qualora, pero', dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualita', si puo' domandare la risoluzione soltanto se la difformita' dal campione sia notevole.
[3]In ogni caso l'azione e' soggetta alla decadenza alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva