Art. 460 c.nav. — Indicazioni della polizza ricevuta per l'imbarco e della polizza di carico
La polizza ricevuto per l'imbarco deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia, e deve enunciare:
- a)il nome e il domicilio del vettore;
- b)il nome e il domicilio del caricatore;
- c)il luogo di destinazione, e, quando la polizza e' nominativa, il nome e il domicilio del destinatario;
- d)la natura, la qualita' e la quantita' delle cose da trasportare, nonche' il numero dei colli e le marche che li contrassegnano;
- e)lo stato apparente delle merci o degli imballaggi;
- f)il luogo e la data di consegna. La polizza di carico, parimenti datata e sottoscritta da chi la rilascia, oltre le indicazioni richieste per la polizza ricevuto per l'imbarco, deve enunciare:
- g)il nome o il numero, l'ufficio di iscrizione e la nazionalita' della nave;
- h)il luogo e la data di caricazione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva