Art. 1791 c.c.
Nota di pegno
[1]Alla fede di deposito e' unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.
[2]La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva