Art. 1792 c.c. — Intestazione e circolazione dei titoli
La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva