Art. 1797 c.c. — Azione nei confronti dei giranti
[1]Il possessore della nota di pegno non puo' agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno.
[2]I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui e' avvenuta la vendita delle cose depositate.
[3]Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.
[4]Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva