Art. 1793 c.c.
Diritti del possessore
[1]Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresi' diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in piu' partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.
[2]Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva