Art. 1796 c.c. — Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto
[1]Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, puo' far vendere le cose depositate in conformita' dell'art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.
[2]Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno e' surrogato nei diritti di questo, e puo' procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva