Nel deposito presso i magazzini generali si è tenuta distinta la disciplina dei rapporti tra depositante e magazzini generali, dalla disciplina dei due titoli caratteristici di questo genere di deposito: la fede di deposito e la nota di pegno. Dal primo aspetto il codice considera la responsabilità dei magazzini generali, che viene meno solo con la prova che la perdita, il calo o le avarie delle cose depositate sono derivate da caso fortuito o dalla natura delle merci o da vizi di esse o dell'imballaggio (art. 1787); il diritto del depositante d'ispezionare la merce depositata e di ritirare i campioni d'uso (art. 1788), diritto che passa al giratario della fede di deposito (art. 1793, ultimo comma); il diritto dei magazzini generali a vendere le merci depositate se, al termine del contratto, esse non sono ritirate, o dopo un anno dal deposito quando il contratto è a tempo indeterminato, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento (art. 1789). Circa il regime dei titoli caratteristici del deposito nei magazzini generali, esso va ricondotto alle disposizioni relative ai titoli di credito; e perciò il nuovo codice non ha riprodotto gli articoli 467, 469, 472, 476 cod. comm. Impropriamente l'art. 465, secondo comma, cod. comm. enunciava che la fede di deposito attribuisce la proprietà delle merci; mentre, come più esattamente dichiara ora l'art. 1793, primo comma, essa dà diritto alla riconsegna, diritto che, nei titoli rappresentativi, implica il possesso e la disponibilità delle cose. La vendita delle merci depositate è stata ricondotta alla disciplina stabilita dall'art. 1515 (articoli 1789 e 1796); mentre l'art. 473 cod. comm. è assorbito nelle disposizioni generali dagli articoli 2742, primo e secondo comma, e 2761, terzo comma. DEL SEQUESTRO CONVENZIONALE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 732
Rinviata al codice di procedura civile la disciplina del sequestro giudiziario, il nuovo codice, in conformità di quello precedente, non ha voluto ampliare la figura del sequestro convenzionale in modo da consentirlo, oltre che nel caso di controversia, anche in ogni altra ipotesi che possa consigliare lo spossessamento della cosa da parte nell'attuale detentore; alle esigenze prospettate si provvede con la disposizione dell'art. 1773 che regola, come si è visto (n. 727), il deposito in funzione di garanzia dell'interesse di terzi. Oggetto del contratto può essere sia una cosa singola, sia un complesso di cose, come un'azienda o anche un intero patrimonio (art. 1798). Ciò in relazione alle esigenze pratiche che già hanno avuto riconoscimento nella giurisprudenza, ed in coerenza con quanto dispone il codice di procedura civile (art. 670, n. 1) per il sequestro giudiziario. A differenza del codice del 1865, che presumeva gratuito il contratto, ma permetteva la stipulazione di un compenso, con maggiore aderenza alla realtà delle cose si è stabilito che il contratto deve intendersi retribuito, salvo patto contrario (art. 1802). Dato poi lo scopo particolare del contratto medesimo, chiaramente individuato nell'art. 1798, si è lasciato alle parti di determinare gli obblighi, i diritti ed i poteri del sequestratario (art. 1799). Soltanto in mancanza di pattuizioni al riguardo, si applicano le disposizioni della legge circa la custodia e la facoltà, in speciali contingenze, di alienare i mobili, e circa l'obbligo di amministrare le cose depositate, siano mobili che immobili; obbligo che, in certi casi, quando si tratta, ad esempio, di un'azienda, è in funzione diretta della custodia. Per quanto concerne invece la liberazione del sequestratario, seguendo il sistema del codice abrogato, si distinguono due momenti: quello precedente e quello successivo alla definizione della controversia inerente alla cosa. Nel primo caso la liberazione non può derivare che dall'accordo delle parti o da giusti motivi; nel secondo dalla sentenza del magistrato (art. 1801). A garanzia dei diritti spettantigli, il sequestratario ha privilegio sulle cose che detiene (art. 2761, terzo comma). DEL COMODATO.