Art. 180 c.c. — Amministrazione dei beni della comunione
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[1]Coloro che costituiscono la dote sono tenuti a garantire i beni assegnati in dote.
[2]Salvo patto speciale, la garanzia non si estende ai vizi della cosa, a meno che il costituente li abbia in mala fede taciuti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva