Art. 1800 c.c.
Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro
[1]Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, e' soggetto alle norme del deposito.
[2]Se vi e' imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario puo' alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.
[3]Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato.
[4]Il sequestratario non puo' consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva