Art. 1808 c.c.
Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie
[1]Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.
[2]Egli pero' ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva