Art. 1812 c.c.
Danni al comodatario per vizi della cosa
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante e' tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva