Art. 1815 c.c.
Interessi
[1]Salvo diversa volonta' delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.
[2]((Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non sono dovuti interessi)).
Testo vigente dal 24 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 124 su Normattiva