Art. 1817 c.c.
Termine per la restituzione fissato dal giudice
[1]Se non e' fissato un termine per la restituzione, questo e' stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
[2]Se e' stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potra', il termine per il pagamento e' pure fissato dal giudice.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva