Art. 1818 c.c.
Impossibilita' o notevole difficolta' di restituzione
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione e' divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi e' tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva