Art. 1823 c.c.
Nozione
[1]Il conto corrente e' il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
[2]Il saldo del conto e' esigibile alla scadenza stabilita. Se non e' richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva