Art. 1824 c.c.
Crediti esclusi dal conto corrente
[1]Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.
[2]Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva